Sampierdarena, giro di vite sul consumo di bevande alcoliche

Di il 3 Gennaio 2018

GENOVA – Sono state adottate (su proposta degli assessori al commercio e turismo Paola Bordilli e dell’assessore alla sicurezza Stefano Garassino) nuove misure per la tutela della salute pubblica, del decoro urbano e dell’ordinato svolgimento delle attività di svago nel quartiere di Sampierdarena e zone limitrofe.

 

Innanzitutto la nuova ordinanza estende il perimetro della zona soggetta al precedente provvedimento, comprendendo soprattutto molte aree a levante del quartiere di Sampierdarena, tra cui via Buozzi dove si sono rilevate criticità analoghe a quelle riscontrate nel perimetro già delineato con il precedente provvedimento.

 

È vietato (questa un’altra importante novità) ogni giorno, dalle ore 12 alle ore 8 del giorno successivo, il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica e/o aperta al pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate.

 

L’inosservanza di questa disposizione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500 €, ma soprattutto all’atto della contestazione della violazione il trasgressore non solo è tenuto a cessare il comportamento illecito, ma viene stabilito il sequestro dei contenitori delle bevande oggetto della violazione.

 

«Sampierdarena merita un’attenzione particolare – sottolinea l’assessore al commercio e al turismo Paola Bordilli – Abbiamo lavorato ascoltando le richieste provenienti dal territorio, sia da parte dei residenti che dei commercianti. Abbiamo inasprito diverse misure, abbiamo previsto il divieto di consumo di alcol in strada e il sequestro dei contenitori. Continua al contempo l’impegno dell’assessorato nella lotta contro i circoli e i locali “malsani”: solo dal luglio a Sampierdarena ne abbiamo chiusi dieci (il totale nel 2017 è di tredici) che non erano in regola con le misure previste dall’ordinanza. Il nostro intento è riqualificare i quartieri tutelando quelle attività commerciali che concorrono a portare vitalità e, nello stesso tempo, sicurezza».

 

Queste le altre disposizioni:

 

  • Le attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché le attività artigianali alimentari devono chiudere alla clientela entro le ore 1 da lunedì a venerdì ed entro le ore 2 del giorno successivo il venerdì, il sabato e tutti i prefestivi, con divieto di apertura prima delle ore 5 degli stessi giorni, ad esclusione di quelle che non commerciano/somministrano bevande alcooliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione
  • Tutti gli esercizi di vicinato (fino a 250 mq. di superficie netta di vendita) devono chiudere l’attività entro le ore 21 di ogni giorno con divieto di apertura prima delle ore 06,00 del giorno successivo, ad esclusione di quelli che non commerciano bevande alcooliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione.
  • Le strutture con superficie di vendita superiore a 250 mq. che protraggono l’attività dopo le ore 21, a partire da quell’ora devono cessare la vendita di alcoolici e sono tenute a garantire l’impossibilità da parte dei clienti di accedere alle bevande alcooliche riponendo le stesse in aree chiuse come armadi, magazzini, cantine e simili o con sbarramento delle corsie e scaffalature in cui sono esposti alcoolici.
  • I titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi di vicinato che possono restare aperti dopo le ore 21 in base al presente provvedimento, le grandi e medie strutture di vendita e le attività commerciali artigianali per la vendita di prodotti alimentari, non devono vendere per asporto bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallo dopo le ore 21 e sino alle ore 6 del giorno successivo.
  • Nei circoli privati tutte le attività rumorose che si svolgono all’interno devono esaurirsi entro le ore 24 e non possono riprendere prima delle ore 7 successive dei giorni feriali e sino alle ore 9 successive dei giorni festivi, fatte salve eventuali limitazioni più restrittive prescritte dal Nulla Osta Acustico. La somministrazione di alimenti e bevande per i circoli privati deve cessare inderogabilmente entro le ore 23 e non può riprendere prima delle ore 7 del giorno successivo.
  • Tutte le attività commerciali, artigianali e di somministrazione nonché i circoli privati che effettuano somministrazione, dovranno rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante l’apposizione di informazioni all’interno ed all’esterno del locale, con l’indicazione degli orari sopra stabiliti.

 

 

L’inosservanza delle disposizioni comporta, oltre l’applicazione di una sanzione pecuniaria, in caso di ripetizioni delle violazioni, anche la sospensione del titolo che abilita all’esercizio dell’attività fino a tre mesi.

 

(C.S.)

Su Redazione

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